Articoli Commenti

G.S.A.G.S. » Statuto

Statuto

“Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano APS”

Ente del Terzo Settore

ART. 1) DENOMINAZIONE E DURATA

In data 19 gennaio 2022 è stata modificata la denominazione dell’associazione non riconosciuta costituita in data 1 ottobre 1976 in “Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano.”, in breve “G.S.A.G.S.”

La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell’istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ” Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano – Associazione di Promozione Sociale”, in sigla denominata “Associazione “G.S.A.G.S. – APS”. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

L’Associazione ha durata illimitata e opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di associazioni.

 

ART. 2) SEDE

La sede dell’Associazione è in Cagliari (CA) Viale Elmas 184, il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

 

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, dei propri familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

L’associazione svolge attività di intesse generale rientranti nelle lettere: e, f, h, i, k, l, z, dell’art. 5, D.Lgs 3 luglio 2017, n.Le finalità che si propone sono in particolare:

a) promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, e ricreative, al fine di contribuire all’elevazione civica e sociale del cittadino;

  1. attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e di tempo libero in genere;
  2. favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per i reciproci scambi d’idee e di conoscenze;
  3. favorire contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo;
  4. lo studio, la protezione e la tutela dell’ambiente ed in particolare quello carsico, speleologico e speleosubacqueo;
  5. lo studio sistematico, la protezione e la tutela di tutte le cavità artificiali, con particolare riguardo a quelle del sottosuolo della città di Cagliari parimenti al suo patrimonio archeologico;
  6. la ricerca, l’individuazione, l’esplorazione, il rilevamento topografico, l’accatastamento, lo studio e il monitoraggio delle grotte e delle cavità artificiali, nonché la tutela e la salvaguardia degli ambienti naturali;
  7. la promozione dell’attività scientifica nei seguenti settori: biospeleologico, geologico, archeologico, antropologico, idrologico e altri di eguale o simile interesse scientifico;
  8. la pubblicazione di studi e ricerche tramite campagne stampa, relazioni, monografie, riviste, bollettini di vario genere, materiale audiovisivo, siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo e divulgativo, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;
  9. l’organizzazione di eventi pubblici, d’incontri e momenti di aggregazione dei soci, eventi culturali quali rappresentazioni, manifestazioni, mostre, conferenze, seminari, convegni ed ogni altra attività culturale d’interesse degli associati atte a divulgare e promuovere l’ambiente naturale e la speleologia;
  10. l’organizzazione di attività didattiche e formative afferenti alle attività indicate nei punti precedent

Per il raggiungimento delle finalità sociali l’Associazione può allinearsi e collaborare con Associazioni, Enti pubblici e privati e altre organizzazioni speleologiche e/o naturalistiche locali, nazionali ed internazionali.

Inoltre, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tutta l’attività svolta dai soci con materiale dell’associazione è considerata attività della stessa Associazione. L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L’associazione inoltre, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, potrà svolgere attività diverse da quelle soprariportate, le stesse saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale e devono essere esercitate nel rispetto dei criteri e limiti definiti con DMLPS 107/2021. La determinazione delle attività diverse è operata dall’assemblea dei soci.

 

ART. 4) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente ed il Consiglio Direttivo; le cariche sociali sono gratuite.

 

ART. 5) SOCI

All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, che condividano le finalità dell’ente, di sentimenti e comportamenti democratici ed in possesso dei requisiti richiesti, gli stessi requisiti, sono “non discriminatori” e coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta

a) Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge;

b) Sono soci dell’Associazione tutti coloro la cui richiesta di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo,

c) A seguito dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo l’interessato sarà iscritto nel libro soci e acquisirà automaticamente la qualifica di Socio. Dell’accettazione della richiesta di iscrizione è data comunicazione all’interessato via mail.

d) In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo entro 60 giorni deve comunicare agli interessati la deliberazione di rigetto della domanda, con la relativa motiv Gli stessi avranno diritto a chiedere entro 60 giorni il riesame della decisione di ammissione all’assemblea

e) I soci devono versare regolarmente le quote sociali e ogni altra eventuale quota associativa approvata dall’Assemblea, allo scopo di contribuire a svolgere le attività dell’ Tali quote saranno riportate nel Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

f) Tutti i soci, purché iscritti nel libro soci, hanno diritto di essere eletti alle cariche

g) Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi

h) È esclusa ogni forma di iscrizione all’Associazione avente carattere temporaneo.

i) La quota associativa non è trasmissibile a terzi: è nullo nei confronti dell’Associazione ogni patto contrario.

j) I soci hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate, per l’attività prestata a favore dell’Associazione, avvalendosi la stessa prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati

k) Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto, lo stesso si potrà esercitare tramite richiesta via mail al Consiglio Direttivo che provvederà entro il termine massimo di 20 giorni successivi;

L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti di quanto previsto dall’art. 36 CTS.

 

ART. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

a) Il socio può recedere dall’organizzazione in ogni momento presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) Il socio ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, può essere escluso dall’Associazione:

    1. qualora il suo comportamento abbia danneggiato moralmente o materialmente l’Associazione;
    2. per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto e dalle finalità dell’Associazione;
    3. senza giustificati motivi non abbia adempiuto puntualmente agli obblighi assunti verso l’Associazione;
    4. quando, dichiarato moroso, non abbia provveduto a versare quanto dovuto, dopo opportuno preavviso;
    5. quando, si renda inadempiente rispetto allo spirito di promozione sociale dell’Associazione;
    6. quando turba l’ordine e l’attività dell’Associazione;

c) Al socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione nulla spetta dei Beni dell’Associazione e delle quote versate; esse rimarranno all’Associazione.

 

ART. 7) ASSEMBLEA

a) Il “G.S.A.G.S.” ha nell’Assemblea dei Soci il suo Organo Sovrano.

b) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per:

    1. esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
    2. programmare l’attività associativa;
    3. eleggere il nuovo Consiglio Direttivo secondo il seguente ordine: prima il Presidente con una preferenza e successivamente i Consiglieri mediante più preferenze, e revocare il Consiglio Direttivo in carica;
    4. eleggere e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
    5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
    6. approvare le variazioni delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
    7. approvare regolamenti interni e/o dei lavoratori assembleari proposti dal Consiglio Direttivo;
    8. approvare l’esclusione, l’espulsione o la decadenza dei soci, proposte dal Consiglio Direttivo;
    9. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

c) L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, o su richiesta di 1/3 dei soci, per deliberare sulla modifica dello statuto e dell’atto costitutivo, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, sul trasferimento della sede legale e sugli altri argomenti non previsti nell’Assemblea ordinaria

d) Le Assemblee vengono convocate tramite avviso scritto affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata se la convocazione viene effettuata dal Presidente o trenta giorni prima della data fissata se la convocazione viene richiesta dall’Assemblea dei Soci. L’avviso potrà essere integrato mediante trasmissione per posta elettronica o tramite altra forma di comunicazione digitale. La convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno, la data, il luogo e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione.

e) L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida con la presenza di qualunque numero dei L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, in seconda convocazione è valida con almeno la metà dei soci.  Nel  caso  l’assemblea  straordinaria  sia convocata per fusione o scissione, è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci, mentre per scioglimento o devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto si fa rinvio anche all’articolo 18 del presente statuto. Le delibere dell’Assemblea sono valide con la maggioranza dei voti dei soci presenti. La seconda convocazione può stabilirsi anche un’ora dopo quella fissata per la prima.

 

ART.8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da almeno 2 Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo

dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
  2. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione;
  3. ha l’obbligo di redigere il bilancio preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare analiticamente tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate e che si prevede di effettuare;
  4. regola l’attività dell’Associazione;
  5. redige e modifica i regolamenti interni;
  6. vigila sull’osservanza delle norme;
  7. propone le variazioni delle quote sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. autorizza la spesa delle somme, approvate in bilancio dall’Assemblea;
  9. approva o rigetta le domande relative all’adesione dei nuovi soci;
  10. propone all’Assemblea l’esclusione, l’espulsione o la decadenza dei soci;

Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno ed è rieleggibile.

 

ART. 9) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo, indice le assemblee dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e soprintende all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 10) VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

ART. 11) SEGRETARIO

Il Segretario pone in atto le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza, custodisce e ordina l’archivio, redige i verbali del Consiglio Direttivo, provvede all’invio delle convocazioni.

 

ART. 12) TESORIERE

Il tesoriere gestisce il registro di cassa con indicazione analitica di tutte le spese e le entrate, riscuote le quote dei soci e segnala al Consiglio Direttivo i soci morosi, raccoglie e archivia i giustificativi delle spese previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Vigila affinché non siano effettuate spese e non vengano assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura, la disponibilità finanziaria e la preventiva autorizzazione. Ha la rappresentanza bancaria dell’associazione.

 

ART. 13) ORGANI DI CONTROLLO

Al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l’assemblea procederà alla nomina degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.

 

ART. 14) DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci iscritti nel libro soci hanno diritto di voto, salvo quanto previsto all’art. 20. Il diritto di voto è personale ed unico. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

 

ART. 15) VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato presso l’archivio dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 16) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. dai contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
  3. dalle quote associative;
  4. da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa

L’Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti e comunque per non meno di tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L’Associazione è tenuta ad utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 17) BILANCIO

Nella gestione dell’Associazione devono essere rispettate le norme vigenti e, se non in contrasto con le precedenti, le seguenti regole:

  1. L’esercizio sociale decorre dal giorno l gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno;
  2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea;
  3. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto;
  4. L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio;
  5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni dell’Assemblea e può essere consultato da ogni socio;
  6. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto;
  7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

 

ART. 18) MODIFICHE ALLO STATUTO

Variazioni al presente Statuto possono essere apportate dall’Assemblea riunita in seduta straordinaria, appositamente convocata a questo scopo, con la presenza di almeno i 2/3 e la votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

Esse entrano immediatamente in vigore.

 

ART. 19) SCIOGLIMENTO

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta, fusa, trasformata o scissa, solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 7 lettera e) del presente statuto. A seguito dello scioglimento e/o estinzione dell’Associazione, tutto il patrimonio del gruppo verrà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di competenza di cui all’articolo 45, comma 1 CTS ad altra Associazione con finalità analoghe all’Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

ART. 20) MOROSITÀ

Sono morosi i soci che non hanno provveduto al rinnovo della quota sociale. I soci morosi non hanno diritto al voto.

 

ART. 21) UTILI

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativi. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alle attività istituzionali previste dallo Statuto.

 

ART. 22) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto:

  1. si applica il D. 117/2017 – Codice del Terzo Settore e le relative disposizioni attuative, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili;

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

 

Cagliari 19/01/2022

Non è possibile commentare